Febbraio 11, 2021

Statuto di Moisa

Art. 1. Costituzione e sede

È costituita l’Associazione Culturale denominata “MOISA: the International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage” (d’ora in avanti “Associazione”).
L’Associazione è apolitica, volontaria, non confessionale, non persegue scopi di lucro, si fonda su principi di tolleranza e reciproco rispetto, e ha una struttura democratica.
La sede sociale è in Ravenna, alla Via degli Ariani 1, presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna.

Art. 2. Scopi

L’Associazione promuove la conservazione, l’interpretazione e la valorizzazione della musica e della teoria musicale greca e romana e della sua eredità culturale sino al presente.
In quest’ambito, persegue i seguenti scopi, senza escluderne altri:

  • promuovere ricerche e studi, soprattutto di natura interdisciplinare, sulla musica greca e romana e la sua eredità culturale, coordinando gruppi di studio e progetti di ricerca nazionali e internazionali;
  • progettare ricerche etnomusicologiche volte a documentare la persistenza di antiche prassi esecutive nelle musiche di tradizione;
  • contribuire al censimento e allo studio dei beni musicali (beni archeologici, bibliografici e archivistici, strumenti musicali, registrazioni sonore, materiale iconografico-musicale, beni teatrali, ecc.) delle antiche civiltà greca e romana e delle loro eredità culturali, conservati presso enti pubblici e/o fondazioni e raccolte private, favorendone la circolazione;
  • organizzare, normalmente una volta all’anno, anche in collaborazione con Università, Accademie e altre Istituzioni, un convegno internazionale sui risultati delle ricerche in corso;
  • organizzare seminari, conferenze, convegni e altre iniziative (premi, concorsi, ecc.) per diffondere i vari aspetti della musica greca e romana e della sua ricezione nelle epoche successive, valendosi anche della collaborazione di Enti associati e di protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche e private, quali: Associazioni, Fondazioni, Accademie, Università, Soprintendenze, Istituzioni museali, Conservatori di Musica, Scuole di ogni ordine e grado;
  • partecipare al dibattito sull’istruzione classica, collaborando con gli organi dirigenti e favorendo la disseminazione della ricerca tra i docenti e gli studenti di ogni ordine di scuola;
  • favorire la pubblicazione di volumi, collane, riviste nell’ambito dei propri interessi scientifici.

Art. 3. Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione possono essere costituite da:

  • quote associative;
  • beni immobili e mobili;
  • contributi di enti pubblici o privati;
  • assegni o proventi da lasciti o da donazioni;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • introiti realizzati dall’Associazione nell’ambito delle proprie attività.

In casi eccezionali, e per giustificati motivi, il Consiglio Direttivo può chiedere ai soci contributi straordinari.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo su autorizzazione dell’Assemblea, la quale delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.

Le somme di denaro dell’Associazione saranno depositate su un conto corrente bancario italiano con attribuzione dei poteri di disposizione delle medesime al Presidente in carica e al Tesoriere, con firma disgiunta.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il patrimonio non è trasmissibile.

L’Associazione, alla sua scadenza, o in caso di scioglimento anticipato per qualunque ragione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad un’Associazione con finalità simile o di stabilirne l’uso in funzione pubblica, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione per legge.

Art. 4. Soci.

Possono essere soci dell’Associazione tutti i soggetti interessati al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi del presente Statuto. I soci possono essere:

  • ordinari: persone fisiche e/o giuridiche, Enti o Istituzioni in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
  • sostenitori: persone fisiche e/o giuridiche, Enti o Istituzioni che, in aggiunta al pagamento della quota associativa annuale, decidono liberamente di contribuire economicamente allo svolgimento delle attività dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi sociali;
  • onorari: persone fisiche e/o giuridiche, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro attività scientifica e con il loro sostegno ideale e/o economico alle attività dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi; i soci onorari sono dispensati dal versamento della quota annuale, salve le liberalità che vorranno spontaneamente elargire in favore dell’Associazione (art. 11).

L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori, su richiesta scritta degli interessati da indirizzare al Presidente, è deliberata dal Consiglio direttivo; la nomina dei soci onorari viene proposta dal Consiglio direttivo e approvata dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Tutti i soci sono tenuti a osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni di cui al successivo art. 16, da approvare.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire applicando la sanzione del richiamo e dell’espulsione.

I soci sono altresì tenuti a pagare la quota associativa annuale; dopo la scadenza del termine per il pagamento, il Tesoriere può sollecitare i soci inadempienti ad assolvere alle loro obbligazioni.

I soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, i soci sostenitori e i soci onorari possono partecipare a pieno titolo all’Assemblea, godendo dell’elettorato attivo e passivo.

I soci non in regola con il pagamento delle quote, anche dopo il sollecito del Tesoriere, continueranno a far parte dell’Associazione, ma senza diritto di voto. I soci che tornano in regola con il pagamento delle quote riacquistano automaticamente tutti i loro diritti.

I soci in regola con il pagamento delle quote annuali potranno godere altresì, secondo le modalità e la misura indicata nei regolamenti di cui all’art. 16, di facilitazioni in occasione dei convegni annuali organizzati dall’Associazione e di sconti sull’abbonamento annuale alla Rivista dell’Associazione.

Art. 5. Organi di governo

Organi di governo dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente fondatore;
  • i Presidenti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere.

Art. 6. Assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e ne garantisce la corretta gestione. È composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ciascuno dei quali ha diritto di voto.

È convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, con almeno trenta giorni di preavviso.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’Ordine del giorno, viene inviato per posta elettronica a tutti i soci e pubblicato sul sito Internet dell’Associazione; i soci morosi, per i quali il diritto di voto è sospeso, potranno, in ogni caso, intervenire all’assemblea.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, in successione, dal Vice-Presidente, dal Presidente Fondatore, dal Presidente entrante o, in loro assenza, da un Socio scelto di comune accordo tra i presenti.

Tutte le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale, redatto in Italiano e in Inglese. All’inizio dei lavori, il Presidente o chi ne fa le veci nomina uno dei soci presenti per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. Al termine dei lavori, il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e reso prontamente disponibile alla consultazione di tutti i soci.

I verbali delle Assemblee devono essere conservati a cura del Tesoriere, comunicati per posta elettronica a tutti i soci e resi consultabili sul sito Internet dell’Associazione.

Salvi i casi per i quali il presente statuto stabilisce una diversa maggioranza, le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti, e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci impossibilitati a partecipare ai lavori dell’Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci, tramite delega scritta, nella quale dichiarano preventivamente di approvare il loro operato, inclusa l’espressione di voto; di ogni delega va data comunicazione scritta al Presidente prima dell’inizio dei lavori. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  • elegge il Presidente, il Presidente entrante, e gli altri componenti del Consiglio direttivo;
  • delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sul numero dei componenti del Consiglio direttivo, sulla relazione annuale del Presidente, sull’importo della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale, sui temi dei Convegni Internazionali annuali e sulla loro programmazione, su tutti gli altri argomenti all’Ordine del Giorno;
  • delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sulla nomina dei soci onorari proposta dal Consiglio direttivo, su regolamenti interni di cui all’art. 16, sulle modifiche del presente Statuto, sull’anticipato scioglimento dell’Associazione o sulla proroga della sua durata;
  • esprime pareri e raccomandazioni sulla gestione dell’Associazione.

Al termine delle operazioni di voto, in caso di parità, il voto del Presidente è dirimente.

Un’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente su richiesta scritta a lui indirizzata, con sei mesi di anticipo, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci. Anche l’avviso di convocazione di Assemblea straordinaria, con il relativo Ordine del giorno, deve essere comunicato ai soci con almeno trenta giorni di anticipo.

Art. 7. Presidente fondatore

Per i suoi altissimi meriti scientifici, per aver contribuito in maniera determinante alla formazione di una comunità internazionale di studiosi di musica greca e romana, per aver favorito in ogni modo la fondazione di MOISA, si attribuisce a Andrew D. Barker la carica vitalizia di Presidente Fondatore dell’Associazione e componente permanente non eletto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto all’interno dello stesso e dell’Assemblea dei soci.

Art. 8. Presidenti

L’Associazione ha tre Presidenti eletti dall’Assemblea, componenti ex officio del Consiglio direttivo:

  • il Presidente in carica;
  • il Presidente entrante;
  • il Presidente emerito.

Il Presidente in carica, è il legale rappresentante dell’Associazione e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. È eletto dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei presenti e il suo mandato dura tre anni. Può essere eletto Presidente un socio in regola con il pagamento delle quote associative. La sua elezione avviene sulla base di candidature. I soci che intendano presentare la propria candidatura alla carica di Presidente devono darne comunicazione al Consiglio direttivo almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea.

Il Presidente in carica convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo; può dare mandato ai soci per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio direttivo; riceve le richieste di ammissione degli aspiranti soci e le trasmette al Consiglio Direttivo; redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione, da presentare all’approvazione dell’Assemblea; è titolare, insieme con il Tesoriere, della gestione, con potere di firma disgiunta, del conto corrente dell’Associazione di cui all’art. 3.

In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente in carica sono assunti temporaneamente dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Presidente emerito, dal Presidente entrante o dal Tesoriere.

In caso di cessazione o decadenza dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente fino alla data della successiva Assemblea, durante la quale si procederà all’elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente entrante è eletto dall’Assemblea con le medesime modalità valide per l’elezione del Presidente in carica, collabora strettamente con il Presidente in carica e gli subentra alla scadenza del suo mandato, assumendo a sua volta il titolo di Presidente in carica.

Alla scadenza del suo mandato, il Presidente in carica assume il titolo di Presidente emerito e continua, ex officio, a far parte attivamente del Consiglio direttivo per un altro mandato.

Art. 9. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha competenze gestionali ed esecutive, ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento degli scopi sociali (art. 2).

È composto da un numero dispari di componenti, fino a un massimo di sette, inclusi, ex officio, il Presidente Fondatore e i Presidenti eletti dall’Assemblea. Il numero dei consiglieri è determinato dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo uscente.

L’elezione avviene sulla base di candidature, che i soci interessati presenteranno in Assemblea, o invieranno al Presidente prima dell’Assemblea.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e, per garantire continuità nella gestione dell’Associazione, sono rieleggibili per ulteriori due mandati consecutivi fino a un massimo di nove anni. I soci che abbiano fatto parte del Consiglio direttivo per tre mandati successivi possono essere rieletti dopo almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima adunanza, elegge al proprio interno il Vice-Presidente e il Segretario, e nomina il Tesoriere di cui al successivo art. 10, scegliendolo tra i soci, preferibilmente tra quelli residenti in Italia. Il Consiglio direttivo può revocare in qualsiasi momento la nomina del Tesoriere, dandone comunicazione motivata a tutti i soci. In caso di revoca, il Consiglio direttivo procede immediatamente alla nomina del nuovo Tesoriere.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente per via telematica ed è convocato dal Presidente in carica almeno due volte all’anno, per posta elettronica, con adeguato preavviso.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato, altresì, quando ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri o almeno il il 30% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. Le richieste in tal senso devono pervenire per posta elettronica al Presidente e a tutti gli altri componenti del Consiglio direttivo.

Nella sua collegialità, ha le seguenti competenze:

  • approva le richieste di ammissione all’Associazione degli aspiranti soci ordinari e sostenitori;
  • propone all’Assemblea la nomina di soci onorari;
  • predispone l’ordine del giorno e tutti gli altri atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • redige i regolamenti interni di cui al successivo art. 16;
  • sceglie i programmi scientifici e le iniziative culturali ed editoriali dell’Associazione;
  • nomina eventuali comitati tecnici e gruppi di lavoro;
  • stipula convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni;
  • propone all’Assemblea l’importo delle quote associative annuali;
  • approva i progetti di bilancio (consuntivo e preventivo) predisposti dal Tesoriere, e li presenta all’approvazione dell’Assemblea;
  • delibera sull’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 nei confronti dei soci che turbino lo svolgimento delle attività dell’Associazione (richiamo ed espulsione);
  • predispone la proposta del numero dei componenti il Consiglio direttivo da sottoporre al voto dell’Assemblea;
  • gestisce i rapporti con Case editrici, nel caso di pubblicazioni edite a nome dell’Associazione;
  • avvia ogni iniziativa ritenuta necessaria per il mantenimento e l’attività ordinaria dell’Associazione, compiendo tutti gli atti gestori necessari e opportuni.

Nel caso in cui esista una Rivista pubblicata da una Casa editrice accademica a nome dell’Associazione, il Consiglio direttivo ne designa il Direttore tra i soci dell’Associazione; in tal caso, il Direttore della Rivista diviene ex officio membro associato soprannumerario del Consiglio direttivo dell’Associazione, con diritto di voto esclusivamente su questioni riguardanti la Rivista; inoltre, il Consiglio direttivo indica alla Casa editrice i nomi dei componenti del Comitato editoriale ed eventuali altri collaboratori (art. 15).

Il Consiglio è validamente convocato quando è presente almeno la metà dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente o dal più anziano dei consiglieri.

Di ogni riunione viene redatto un verbale in Italiano e in Inglese, che, firmato dal Presidente e dal Tesoriere, viene conservato presso la sede sociale e inviato ai soci.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, qualora la maggioranza dei componenti dell’organo rimanga in carica, il Presidente, sentiti gli altri componenti del Consiglio direttivo, provvede all’integrazione dei membri cessati per cooptazione, scegliendo tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I consiglieri così nominati durano in carica fino alla data della successiva Assemblea, durante la quale si procederà all’elezione dei nuovi consiglieri, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Qualora cessi dalla carica la maggioranza dei consiglieri, il Presidente provvede a convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’organo gestorio.

Art. 10. Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato tra i soci secondo quanto previsto dall’art. 9, può rimanere in carica, su conferma del Consiglio direttivo, fino a un massimo di 5 mandati triennali.

Egli cura la gestione del patrimonio dell’Associazione; prepara la relazione annuale sull’attività finanziaria da sottoporre al Consiglio direttivo e da presentare all’approvazione dell’Assemblea

Predispone inoltre i progetti di bilancio consuntivo (con l’indicazione delle singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale corrente) e preventivo (con l’indicazione delle previsioni, suddivise in singole voci, delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo); ove del caso, sollecita i soci al pagamento delle quote associative annuali; registra e conserva tutta la documentazione finanziaria dell’Associazione.

Art. 11. Quote associative annuali

L’importo della quota associativa annuale è proposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea, con la maggioranza semplice dei presenti. Quote ridotte vanno previste per i soci studenti e pensionati. I soci onorari sono esonerati dal pagamento obbligatorio della quota associativa annuale.

Art. 12. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

Ai soci, su delibera del Consiglio Direttivo, può competere il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 13. Anno sociale, scadenze e bilanci

L’anno sociale e l’esercizio finanziario dell’Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno il Consiglio direttivo presenta all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo; i bilanci in approvazione devono essere disponibili online sul sito Internet dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’Assemblea, per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 14. Lingue

Lingue ufficiali dell’Associazione sono il Francese, l’Inglese, l’Italiano, lo Spagnolo e il Tedesco (elencate in ordine alfabetico).

I verbali dell’Assemblea e tutte le altre deliberazioni degli organi di governo dell’Associazione devono essere redatti in Italiano e in Inglese.

Art. 15. Rivista

A nome dell’Associazione, per diffondere i risultati di studi e ricerche nel campo della musica greca e romana e della sua eredità culturale, può essere fondata una rivista scientifica a carattere internazionale, a condizione che le spese di pubblicazione e di distribuzione vengano integralmente sostenute da una Casa editrice accademica di rilievo internazionale.

I rapporti tra l’Associazione e la Casa editrice devono essere regolati da precise norme contrattuali, che, a garanzia dell’Associazione, devono contemplare le seguenti clausole:

  • che l’Associazione detenga la responsabilità scientifica ed editoriale della Rivista e ne indichi il titolo, del quale mantenga tutti i diritti di privativa;
  • che il Consiglio direttivo dell’Associazione sia responsabile di tutte le negoziazioni, le decisioni e gli accordi riguardanti i rapporti tra l’Associazione e la Casa Editrice, lasciando al Presidente dell’Associazione la responsabilità di stipulare eventuali contratti con la Casa editrice;
  • che eventuali proposte del Consiglio direttivo dell’Associazione in relazione a cambiamenti radicali negli accordi con la Casa Editrice (compresa l’eventuale proposta di interrompere il contratto con essa) siano adottate dall’Assemblea dei soci, con voto palese, a maggioranza semplice degli aventi diritto; se necessario, la votazione su questa materia può avvenire anche per via telematica;
  • che i componenti del Comitato editoriale della Rivista ed eventuali altri collaboratori editoriali, come Reviews Editor(s) o Associate Editor(s), siano nominati dalla Casa editrice su indicazione del Consiglio direttivo dell’Associazione;
  • che il Direttore della Rivista, responsabile – in collaborazione con il Comitato editoriale – di tutti gli aspetti scientifici connessi con la produzione della Rivista, dell’approvazione degli articoli da pubblicare, di tutte le decisioni relative ai contenuti di ciascun fascicolo, di ogni cambiamento nella periodicità della pubblicazione, dell’efficienza e puntualità del lavoro scientifico ed editoriale,sia designato dal Consiglio direttivo tra i soci dell’Associazione;
  • che i soci possano sottoscrivere abbonamenti a prezzi scontati.

Art. 16. Regolamenti

Nel caso se ne ravvisi la necessità, per disciplinare il proprio operato, l’Associazione potrà dotarsi di appositi regolamenti interni, che andranno redatti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto. Una volta approvati, tali regolamenti faranno parte integrante del presente Statuto.

Art. 17. Durata.

La durata dell’Associazione è di anni 50 (cinquanta) dalla data odierna. Lo scioglimento anticipato o l’eventuale proroga devono essere deliberati dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 31 del Codice civile italiano.

Art. 18. Rinvio alle disposizioni del codice civile italiano.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile italiano in materia di associazioni.